COME SI REGISTRANO I CONTRATTI DI LOCAZIONE

Per i contratti di locazione di beni immobili, ed esclusivamente per questi, è prevista l'autoliquidazione.

Tali contratti, dopo il versamento dell'imposta dovuta, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti (o, se anteriore, dall'inizio della loro esecuzione); per i fabbricati l'imposta dovuta è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di  €  67,00.

La L. 449 /97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. 

Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani) di durata pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. 

Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
 

 Durata contratto (anni)

Metà del tasso di interesse legale 

Detrazione % 

 6

  1,25 

7,5

 5

 1,25

6,25

 4

  1,25

 5

 3

  1,25

 3,75

 2

  1,25

 2,5

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.
 

CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

Per la cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione, occorre distinguere 2 ipotesi:

 MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E REGISTRAZIONE DELL'ATTO - ARROTONDAMENTI

ATTENZIONE: Se l'imposta è dovuta in misura fissa , il versamento sarà di Euro 67,00 mentre se e' dovuta l'imposta proporzionale l'arrotondamento dovrà essere all'unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi. (Vedi anche circolare 106/E del 21/12/2001)

  • Indicare nel modello l'esatto codice ufficio cui si riferisce il pagamento. 

  • Per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare l'imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l'attestato dell'avvenuto versamento al competente Ufficio.

  • Per i contratti già registrati il pagamento delle imposte relative alle annualità successive, sarà eseguito con le stesse modalità.

  • Il contratto in triplice esemplare deve essere in regola con l'imposta di bollo ( 14,62 euro ) da applicarsi su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe

IMPOSTA DI BOLLO 

DECORRENZA

TERMINE

IMPORTO

NORMATIVA

01.01.73

06.07.74

£ 500

D.P.R 26.10.72
N° 642

07.07.74

27.12.76

£ 700

D. L. 06.07.74
N° 254

28.12.76

26.05.78

£ 1.500

D. L. 23.12.76
N° 854

27.05.78

31.12.81

£ 2.000

D. L. 26.05.78
N° 216

01.01.82

23.09.87

£ 3.000

D. L. 22.12.81
N° 787

24.09.87

31.05.90

£ 5.000

D. L. 24.09.87
N° 391

01.06.90

31.12.90

£ 5.500

D.P.C. 18.05.90 

01.01.91

13.07.92

£ 10.000

L. 29.12.90
N° 405

14.07.92

31.12.95

£ 15.000

D. L. 11.07.92
N° 333

01.01.96

31.07.04

£ 20.000 (€ 10,33)

D. L. 30.12.95
N° 565

01.08.04

31.05.05

€ 11,00

L. 191/2004

01.06.05

?

€ 14,62

D.M.  24.05.2005

TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI E ALIQUOTA IMPOSTA

TIPOLOGIA

COSTO

CAUSALE

COD. TRIBUTO

ADEMPIMENTI

NUOVO CONTRATTO

2% (*)

RP

115T

Registrare il contratto

NUOVO CONTRATTO (registrazione per l'intero periodo)

2%

RP

107T

Registrare il contratto

RINNOVO

2%

-

112T

Conservare attest. di pagamento

PROROGA

2% (*)

RP

114T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

CESSIONE (se pagato intero periodo)

Euro 67,00

RP

110T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

CESSIONE (se si è scelto pagamento annuale)

2% (**)

RP

109T

Registrare contratto di cessione

RISOLUZIONE

Euro 67,00

RP

113T

Consegnare all'uff. attest. di pagamento

 (*) con un minimo di Euro 67,00 (**) con un minimo di Euro 168,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO PER L'IMPOSTA PRINCIPALE
(decreti legislativi 18/12/97 n. 471, 472, 473 in G.U. n° 5 8/1/1998)
 

RITARDO

PERCENTUALE

CODICE TRIBUTO

Dal 31° al 60° giorno *

15% dell'imposta dovuta

671T

entro l'anno

24% dell'imposta dovuta

671T

oltre l'anno

120% dell'imposta dovuta

671T

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO RINNOVI ANNUALI

RITARDO

PERCENTUALE

CODICE TRIBUTO

Dal 31° al 60° giorno *

3,75%** dell'imposta dovuta

671T

entro l'anno

6% **dell'imposta dovuta

671T

oltre l'anno

30%**dell'imposta dovuta

671T

* solo per le locazioni ** come previsto dalla risol. 36/2001

Sono inoltre dovuti gli interessi a scalare del 2,75 % annuo sull'imposta dovuta. Il codice tributo relativo è il 731T.

TABELLA DEGLI INTERESSI MORATORI

per tardiva od omessa registrazione

DAL

AL

PERCENTUALE ANNUA

1/3/1961

 27/4/1978

6%

28/4/1978

31/12/1987

12%

 1/1/1988

31/12/1993

9%

 1/1/1994

 31/12/1996

6%

1/1/1997

 31/12/1998 (1)

5%

1/1/1999

 31/12/2000

2,5%

1/1/2001

31/12/2001

3,5%

1/1/2002

30/06/03

3%
1/7/2003 - 2,75%

 

  1. Dal 1° aprile 1998 gli interessi moratori vanno calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

ESEMPIO: Contratto di locazione con decorrenza 1° gennaio 1997 durata 6 anni, canone L. 5.000.000 annue, portato alla registrazione il 15 gennaio 2002 dovrà essere liquidato nel modo seguente :

 

PERIODO IMPONIBILE IMPOSTA SANZIONI INTERESSI
Lire Euro Lire Euro Lire Euro
01/01/97- 31/12/97 L.  5.000.000 x 2% =100.000  

51,65

100.000 x 120% = 120.000 61,98 100.000 x (5+5+2,5+2,5+ 3,5+0,12*)% = 18. 620

9,62

01/01/98 - 31/12/98 L.  5.000.000 x 2% = 100.000 

52

100.000 x   30% = 30.000   15,49 100.000 x (5+2,5+2,5+ 3,5+0,12*)% = 13. 620

7,03

01/01/99 - 31/12/99 L.  5.000.000 x 2% = 100.000

52

100.000 x  30%  = 30.000  15,49 100.000 x (2,5+2,5+3,5+ 0,12*)% = 8. 620

4,45

01/01/00 - 31/12/00 L.  5.000.000 x 2% = 100.000

52

100.000 x  30%  = 30.000 15,49 100.000 x (2,5+3,5+ 0,12*)% = 6.120

3,16

01/01/01 - 31/12/01 L.  5.000.000 x 2% = 100.000 

52

100.000 x     6%  =  6.000 3,10 100.000 x (3,5 + 0,12*)% = 3.620

1,87

01/01/02 - 31/12/02 L.  5.000.000   x 2% = 100.000 

52

-

-

-

-

TOTALI

L. 30.000.000

L.600.000

311,65

L. 216.000

111,55

L. 50.600

26,13

 * la misura dello 0,12% è data dalla applicazione degli attuali interessi annui su base giornaliera 3 : 365 = 0,008 x 15 gg. di gennaio 2002 = 0,12

IMPOSTA CODICE TRIBUTO LIRE EURO
1 ANNUALITA' 115T 100.000 51,65
RINNOVI 112T 500.000 260
SANZIONI 671T 216.000 111,55
INTERESSI 731T 50.600 26,13
- -

Totale             866.600

Totale              449,33

Si rammenta che l'importo va arrotondato all'unità di Euro solo per le imposte dovute in misura proporzionale, mentre le imposte fisse, le sanzioni e gli interessi vanno arrotondate ai centesimi.